La prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro sono state oggetto di una vastissima legislazione, da ultimo coordinata e razionalizzata nel Testo Unico della sicurezza sul lavoro, approvato con il Decreto Legislativo 81/2008.
In attuazione della normativa europea, sono state introdotte numerose innovazioni, valorizzando profili quali la prevenzione, la ripartizione e la delegabilità degli obblighi, la qualificazione dei soggetti ad essi preposti e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il T.U. prevede specifiche disposizioni: sul servizio di prevenzione e protezione dai rischi organizzato da ogni datore di lavoro all’interno di ciascuna unità produttiva; sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori da attuarsi attraverso controlli periodici; sulla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro; sull’uso di videoterminali; sull’impiego di dispositivi di protezione individuali; su rischi specifici quali quelli derivanti dall’impiego di agenti cancerogeni o mutageni, chimici e biologici.
È prevista la partecipazione dei lavoratori mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nello specifico siamo in grado di affiancare l’azienda per ottemperare a tutti gli obblighi che tale dispositivo legislativo impone:
a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) programmazione della prevenzione, mirata ad «un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro»;
c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
e) riduzione dei rischi alla fonte;
f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, oppure è meno pericoloso;
g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) controllo sanitario dei lavoratori;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e ricollocazione, ove possibile, ad altra mansione;
n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
Documenti scaricabili
- Decreto Legislativo 81/2008
- Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- Rappresentante lavoratori sicurezza (RLS)
- Sistema sanzionatorio
- Frasi di rischio e di sicurezza
- Nuovi pittogrammi (CLP)
- Tabella comparativa pittogrammi
- Frasi H
- Frasi P